Dovrebbe essere argomento superato da tempo, eppure ancora c’è qualcuno che incontra difficoltà a mettere la propria bici nel cortile in cui abita o lavora. E allora ben volentieri ripubblichiamo le informazioni relative all’argomento.
L’art. 6 comma 1 della legge della Regione Lombardia n. 38/1992 (L.R. 38/92, Interventi regionali per favorire l’integrazione ed il potenziamento del trasporto ciclomotoristico nel sistema dei trasporti pubblici della Regione Lombardia) con riferimento all’edilizia pubblica, impegna i Comuni a inserire nei regolamenti edilizi da essi approvati norme per la realizzazione di appositi spazi comuni da destinare al deposito delle bici, sia all’interno degli edifici residenziali, sia di quelli destinati ad attività terziarie.
Il comma 2 dell’art. 6 della medesima L.R. 38/1992 prevede invece la seguente disposizione attuativa: “Negli edifici di edilizia residenziale pubblica è fatto obbligo di consentire il deposito di biciclette in cortili o spazi comuni”.
Nella seduta del 20 marzo 1995 veniva approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Milano un emendamento al Regolamento comunale di igiene che inseriva all’art. 3.5.2 la seguente norma: “In tutti i cortili esistenti o di nuova edificazione, deve essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile”.
Il 20 ottobre 1999 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Edilizio, approvato in luglio dal Consiglio Comunale, che ha abrogato il precedente (risalente al 1983).
Il Regolamento Edilizio è lo strumento normativo che disciplina le caratteristiche degli edifici e delle loro pertinenze, le destinazioni d’uso degli stessi, le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale. Si tratta, quindi, di norme di carattere tecnico. L’art. 51, intitolato Corti e cortili, riproduce fedelmente quanto già previsto nel Regolamento d’igiene e si può dire che costituisce attuazione della disposizione della legge regionale che recita, al numero 4: “In tutti i cortili esistenti, o di nuova edificazione, dev’essere consentito il deposito delle biciclette di chi abita o lavora nei numeri civici collegati al cortile”.
Ogni arbitraria decisione condominiale che non consenta il deposito delle biciclette nel cortile è quindi in contrasto con l’art.51
Il percorso per ottenere il parcheggio della bici in cortile potrebbe non essere rapido e agevole, suggeriamo come regola di civile e tollerante convivenza, di tentare tutte le possibili vie suggerite dal buon senso e dalla cordialità, perché la bici non deve essere antagonista o fonte di fastidi per nessuno. La bicicletta è benessere, buon umore e qualità della vita per tutti. Anche per chi non la usa.