Nel rispetto delle norme per la tutela sanitaria della attività sportiva (DM 18/02/82 e sentenza della cassazione, III civ. del 13/07/2011 n.15934) le società sportive sono tenute a richiedere il certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica o non agonistica.
Al di la degli obblighi di legge riteniamo che un check annuale a scopo di prevenzione sia utile a qualunque età. Soprattutto in una disciplina come il ciclismo che può richiedere sforzi anche intensi e di lunga durata. L’ECG da sforzo ogni anno è sicuramente una buona pratica.
Il tema è italianamente complesso e richiede analisi e competenze tecniche, giuridiche, scientifiche e mediche. Ci si muove sul piano delle leggi dello stato,ma anche delle norme sportive. Abbiamo quindi deciso di approfondirlo spiegando perché, con sempre maggiore insistenza, chiediamo il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica ed il conseguente tesseramento. Anche in questo caso ci si muove su due piani: quello legale e quello fiscale.
Iniziamo ad inquadrare la norma vigente.
Certificato medico sportivo: attuale quadro normativo
La certificazione medica in ambito sportivo negli ultimi anni ha subito importanti e efficaci modifiche soprattutto in virtù del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 (Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013. Ad oggi i certificati medici sportivi si possono classificare nel modo seguente:
CERTIFICATO DI IDONEITÁ ALL’ATTIVITÁ AGONISTICA
La disciplina della certificazione medica per l’esercizio di attività sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982.
Il decreto demanda alle federazioni sportive nazionali ed agli enti sportivi riconosciuti dal CONI il compito di qualificare come agonistiche le singole e specifiche attività sportive. Pertanto sono obbligati a richiedere il certificato medico agonistico tutti coloro che, in quanto tesserati alle federazioni sportive nazionali, alle discipline associate ed agli enti di promozione sportiva, praticano un’attività sportiva che i suddetti enti qualificano come agonistica. Sono inoltre obbligati a richiedere tale certificato gli studenti che partecipano alle fasi nazionali dei Giochi della Gioventù.
Questo tipo di certificato medico sportivo può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport.
La visita medica, finalizzata ad ottenere la certificazione, si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal citato decreto e che varia a seconda delle diverse discipline sportive. La periodicità della visita di controllo solitamente è annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale (ad esempio golf, tiro con l’arco). Ai soggetti ritenuti idonei viene rilasciato il certificato di idoneità, il quale deve essere conservato presso la società sportiva, cui il soggetto stesso appartiene e costituisce condizione indispensabile per la partecipazione ad attività sportive agonistiche.
In caso di inidoneità il medico che ha effettuato la visita deve, entro 5 giorni, darne comunicazione all’atleta, al sistema pubblico di riferimento, nonché alla società sportiva di appartenenza dell’atleta. L’atleta può proporre, entro 3 giorni, ricorso dinanzi alla Commissione Regionale di Appello.
Le visite di idoneità alla pratica sportiva sono gratuite per i minori e per i disabili.
Precisiamo infine che i soggetti che praticano sport professionistico, secondo le regole stabilite dalla Legge n. 91/1981, devono sottoporsi, oltre che alla visita di idoneità all’attività agonistica, ad ulteriori accertamenti indicati dalla suddetta legge. Gli atleti professionisti sono costantemente seguiti dal medico sociale, che è responsabile del loro stato di salute.
Qui un utile link per verificare quale certificato per quale disciplina
CERTIFICATO NON AGONISTICO
La certificazione medica per la pratica dell’attività sportiva non agonistica è regolata dal Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013, integrato dalle linee guida, emanate dal Ministro della Salute con Decreto dell’8 agosto 2014 e dalle successive circolari ministeriali (nota esplicativa del 17/06/15 e nota integrativa del 28/10/15).
Sono definite attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti (i quali hanno l’obbligo di sottoporsi a visita medica):
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti quella nazionale.
Inoltre occorre aggiungere che la Circolare ministeriale del 17/06/15, con riferimento alla definizione di attività sportiva non agonistica di cui al precedente punto b), ha chiarito che: per “coloro” si intendono le persone fisiche tesserate, la definizione riguarda esclusivamente i tesserati in Italia (la stessa non è pertanto rivolta agli atleti stranieri non tesserati in Italia, anche quando questi ultimi partecipano ad attività non agonistiche che si svolgono in Italia).
I certificati medici per l’attività sportiva non agonistica possono essere rilasciati soltanto:
– dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti;
– dal medico specialista in medicina dello sport;
– dai medici della Federazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale.
Il protocollo di visita cui sottoporsi, al fine di ottenere la certificazione, prevede:
a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa;
b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita;
c) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare;
d) un elettrocardiogramma basale, debitamente refertato, con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare.
Il medico certificatore, tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi può avvalersi della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
Il modello del certificato è predefinito ed ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio.
CERTIFICATO PER ATTIVITÀ LUDICO MOTORIA
Per l’esercizio di attività ludico motoria non è obbligatoria la certificazione medica, la certificazione medica per l’esercizio di tale attività è facoltativa, anche se è spesso richiesta da società o associazioni sportive a fini assicurativi.
Per definire l’attività ludico motoria occorre fare riferimento alla definizione prevista dall’art. 2 del DM 24 aprile 2013. L’attività ludico-motoria è praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi.
La certificazione può essere rilasciata, mediante apposito modello predefinito, da qualsiasi medico iscritto all’ordine dei medici.
CERTIFICATO PER ATTIVITÀ SPORTIVE DI PARTICOLARE ED ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE
La certificazione per l’attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare è disciplinata dal Decreto Ministeriale del 24/04/13.
Necessitano di questo certificato i partecipanti a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, patrocinate da Federazioni sportive, Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva che non sono tesserati ai suddetti organismi e prendono parte a manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe.
In questi casi, il controllo medico deve necessariamente comprendere, oltre alla rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri eventuali accertamenti ritenuti utili e opportuni a giudizio del medico.
I certificati possono essere rilasciati dai medici specialisti in medicina dello sport, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, limitatamente ai loro assistiti, su apposito modello predefinito. La documentazione deve essere conservata per almeno un anno.
CERTIFICATO PER GLI ATLETI DEL COMITATO ITALIANO PARALIMPICO (CIP)
La certificazione per l’attività sportiva agonistica praticata da atleti diversamente abili (CIP) è regolamentata dal Decreto del Ministro della Sanità 4 marzo 1993 e successive integrazioni legislative. Inoltre segue le Linee Guida mediche del CIP, anche nell’identificazione della pratica agonistica di cui al D.M. 4 marzo 1993, rispetto a quella specificamente regolata dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, tenendo conto delle differenti patologie e/o limitazioni ed al rischio specifico delle varie discipline sportive, considerate sia in gara che in allenamento.